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Le principali tipologie di Cooperative

A seconda del tipo di rapporto mutualistico che intercorre tra la cooperativa ed il socio, si individuano tre tipologie di cooperative, così come individuate dalla legislazione vigente.

  • COOPERATIVE DI UTENZA: Svolgono la loro attività in favore di soci, consumatori o utenti di beni e servizi
  • COOPERATIVE DI LAVORO: Si avvalgono nello svolgimento delle diverse attività delle prestazioni lavorative dei soci.
  • COOPERATIVE DI SUPPORTO: Si avvalgono nello svolgimento delle diverse attività degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.
  • COOPERATIVE DI UTENZA: Svolgono la loro attività in favore di soci, consumatori o utenti di beni e servizi
  • COOPERATIVE DI LAVORO: Si avvalgono nello svolgimento delle diverse attività delle prestazioni lavorative dei soci.
  • COOPERATIVE DI SUPPORTO: Si avvalgono nello svolgimento delle diverse attività degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.
  • COOPERATIVE DI UTENZA: Svolgono la loro attività in favore di soci, consumatori o utenti di beni e servizi
  • COOPERATIVE DI LAVORO: Si avvalgono nello svolgimento delle diverse attività delle prestazioni lavorative dei soci.
  • COOPERATIVE DI SUPPORTO: Si avvalgono nello svolgimento delle diverse attività degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.

Le cooperative sono inoltre classificate in base all’attività svolta, nelle seguenti sezioni, così come individuate dal nuovo Albo delle Cooperative, istituito con Decreto del Ministero delle Attività Produttive in ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Codice Civile:

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
Si costituiscono per permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro. Queste cooperative svolgono la propria attività sia nella produzione diretta dei beni che nella fornitura dei servizi.

L’elemento peculiare delle cooperative di produzione e lavoro è rappresentato dalla particolare natura che connota lo scambio mutualistico tra i soci e la cooperativa, incentrato nell’attività di lavoro che i soci prestano nell’ambito della cooperativa stessa: il socio, di fatto, incorpora contemporaneamente sia le caratteristiche del lavoratore sia quelle dell’imprenditore.

COOPERATIVE DI LAVORO AGRICOLO
Si costituiscono per permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro. Queste cooperative svolgono la propria attività nel settore agricolo.

II legislatore non offre una definizione di cooperativa agricola; dall’art. 2135 c.c.16, relativo alla nozione di imprenditore agricolo, si desume tuttavia che sono qualificabili come cooperative agricole quelle cooperative che svolgono una delle seguenti attività:

  1. la coltivazione del terreno e la silvicoltura;
  2. l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e l’attività diretta alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture se o mobili, anche provvisorie, se la superficie diretta alla produzione no eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
  3. l’attività diretta alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolta sul terreno, che rientri nell’esercizio normale dell’agricoltura e che abbia per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso;
  4. un’attività concernente la prestazione di servizi a favore dei soci imprenditori agricoli.

Si possono, quindi, individuare due macrocategorie di cooperative agricole:

  • le cooperative di produzione, che si occupano della coltivazione e dell’allevamento di cui ai punti sub 1 e 2;
  • le cooperative di conferimento, in cui la società cooperativa ha il compito di concentrare in capo a sé alcune fasi del processo di lavorazione o trasformazione dei prodotti conferiti dal soci al fine di consentire il loro collocamento sul mercato.

COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE
Rispondono alle esigenze di soddisfare un bisogno abitativo delle persone.

Si possono individuare due forme di cooperative edilizie:

  1. cooperative a proprietà indivisa: l’elemento caratterizzante, in questo caso, è l’adesione alla cooperativa di soci che intendono ottenere l’assegnazione in godimento a tempo indeterminato di un alloggio.
  2. cooperative a proprietà individuale o divisa: l’elemento caratterizzante è l’adesione alla cooperativa di soci che intendono ottenere l’assegnazione in proprietà di un alloggio.

COOPERATIVE SOCIALI
Le cooperative sociali si confermano come una tipologia di cooperativa particolare che, come anticipato, sono considerate sempre cooperative a mutualità prevalente, in virtù della loro funzione sociale che è volta sempre al rispetto del principio della mutualità.

Le cooperative sociali sono disciplinate dalle disposizioni della legge 381/1991, la quale, all’art. 1, chiarisce che “le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:

  1. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
  2. lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.

Oltre ai soci ordinari, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla scorta di parametri stabiliti dalla cooperativa stessa: è una categoria di soci del tutto particolare poiché essi prestano la loro opera ma non sono destinatari del servizio o dell’attività lavorativa.

Nelle cooperative sociali sub 2), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Tali categorie non sono in numero chiuso: altri soggetti svantaggiati potranno, infatti, essere indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
Oggi iniziano anche a nascere cooperative sociali agricole.

COOPERATIVE DELLA PESCA
Sono costituite da soci pescatori e svolgono un’attività con un impegno diretto dei soci o un’attività di servizio ai propri associati, quali l’acquisto di materiale di consumo o di beni durevoli, o la commercializzazione dei prodotti ittici, o la loro trasformazione.

COOPERATIVE DI CONSUMO
Si costituiscono con lo scopo di assicurare ai soci-consumatori la fornitura di beni, sia di consumo che durevoli a prezzi più contenuti di quelli correnti di mercato. Per raggiungere tale scopo realizzano punti vendita ai quali possono accedere i soci, e, previo rilascio dell’apposita licenza di vendita, anche i non soci.

COOPERATIVE DI DETTAGLIANTI
Sono costituite da esercenti di attività commerciali con lo scopo di contenere i costi di approvvigionamento e fornire ai punti vendita servizi e facilitazioni creditizie.

COOPERATIVE DI TRASPORTO
Le cooperative di trasporto, iscritte alla V sezione dell’albo nazionale degli enti cooperativi, sono, in linea di principio, cooperative costituite fra imprenditori esercenti l’attività di trasporto, titolari in proprio degli strumenti di produzione.

L’attività di tali cooperative si concretizza nell’organizzazione, per conto dei soci, dei rapporti contrattuali con i committenti dei servizi di trasporto. La cooperativa si occupa, poi, di gestire una serie di servizi accessori a beneficio dei soci, quali l’erogazione del carburante, la manutenzione dei mezzi e i servizi di assistenza amministrativa relativi agli adempimenti di natura contabile e fiscale.

CONSORZI COOPERATIVI
Sono comprese in questa tipologia i consorzi che associano più cooperative con lo scopo di favorire l’attività dei soci, di acquisire commesse e/o fornire servizi nei diversi settori di attività.

CONSORZI AGRARI
Questa sezione è riservata ai consorzi agrari che secondo la legge di riforma n° 410/99 hanno natura giuridica di società cooperative. Hanno lo scopo di promuovere l’innovazione e offrire servizi in agricoltura e possono compiere operazioni di credito agrario.

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
La categoria delle cooperative di credito comprende le banche popolari e le banche di credito cooperativo, regolate dalle disposizioni di cui al D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e sono sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia.

CONSORZI E COOPERATIVE DI GARANZIA E FIDI
Sono comprese in questa tipologia i consorzi e le cooperative di garanzia che rilasciano prestiti o fideiussioni ai propri associati. Sono comprese in questa tipologia i consorzi e le cooperative di garanzia che rilasciano prestiti o fideiussioni ai propri associati.

ALTRE COOPERATIVE
Sezione riservata alle cooperative che non rientrano nei settori prima richiamati e che svolgono attività diversificate.

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