L’art. 2521 disciplina la costituzione delle società cooperative e stabilisce in primo luogo che essa debba avvenire per atto pubblico con un numero illimitato di soci, ma non inferiore a tre, se tutte persone fisiche o a nove se anche persone giuridiche.
Una società cooperativa può essere costituita con un numero illimitato di soci, ma non inferiore a nove. E’ possibile costituire una cooperativa con un numero di soci compreso tra 3 e 8 quando gli stessi siano esclusivamente persone fisiche e in tal caso la società dovrà adottare la disciplina della società a responsabilità limitata .Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
La cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, cioè redatto dal Notaio. L’atto costitutivo, di cui è parte integrante lo statuto, stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.
Deve obbligatoriamente indicare:
Lo Statuto è lo strumento di base che fissa le norme generali relative al funzionamento della cooperativa, e deve indicare:
Nelle cooperative a mutualità prevalente lo statuto deve contenere le clausole previste dall’art. 2514 del c.c.:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5 per cento;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2 per cento del limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
A seguito della costituzione della cooperativa ad opera dei soci fondatori, il notaio verbalizzante deve richiedere entro 20 giorni l’iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale e, contestualmente, procedere al deposito dell’atto costitutivo.
Il Notaio quindi deve provvedere a :
L’Albo e’ composto da due sezioni:
1. cooperative a mutualità prevalente;
2. cooperative diverse (a mutualità non prevalente – non beneficiano di agevolazioni fiscali).
La scelta dell’iscrizione in una delle due sezioni su indicate, va effettuata a seconda che si preveda di operare prevalentemente con i soci, piuttosto che con soggetti terzi. Il numero di iscrizione a tale albo dovrà essere indicato negli atti e nella corrispondenza della cooperativa. L’iscrizione al presente Albo costituisce, inoltre, la conditio sine qua non per usufruire delle agevolazioni fiscali.
L’art. 2521 disciplina la costituzione delle società cooperative e stabilisce in primo luogo che essa debba avvenire per atto pubblico con un numero illimitato di soci, ma non inferiore a tre, se tutte persone fisiche o a nove se anche persone giuridiche.
Una società cooperativa può essere costituita con un numero illimitato di soci, ma non inferiore a nove. E’ possibile costituire una cooperativa con un numero di soci compreso tra 3 e 8 quando gli stessi siano esclusivamente persone fisiche e in tal caso la società dovrà adottare la disciplina della società a responsabilità limitata .Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
La cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, cioè redatto dal Notaio. L’atto costitutivo, di cui è parte integrante lo statuto, stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.
Deve obbligatoriamente indicare:
Lo Statuto è lo strumento di base che fissa le norme generali relative al funzionamento della cooperativa, e deve indicare:
Nelle cooperative a mutualità prevalente lo statuto deve contenere le clausole previste dall’art. 2514 del c.c.:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5 per cento;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2 per cento del limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
A seguito della costituzione della cooperativa ad opera dei soci fondatori, il notaio verbalizzante deve richiedere entro 20 giorni l’iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale e, contestualmente, procedere al deposito dell’atto costitutivo.
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2. cooperative diverse (a mutualità non prevalente – non beneficiano di agevolazioni fiscali).
La scelta dell’iscrizione in una delle due sezioni su indicate, va effettuata a seconda che si preveda di operare prevalentemente con i soci, piuttosto che con soggetti terzi. Il numero di iscrizione a tale albo dovrà essere indicato negli atti e nella corrispondenza della cooperativa. L’iscrizione al presente Albo costituisce, inoltre, la conditio sine qua non per usufruire delle agevolazioni fiscali.
lo Studio opera nel settore della consulenza Tributaria, Societaria, Aziendale e Contabile.
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