Tutte le cooperative sono tenute a:
Gli adempimenti dopo la costituzione
- Iscriversi al Registro delle Imprese (adempimento notarile)
- Iscriversi all’Albo nazionale delle cooperative; (adempimento notarile)
- Richiedere il numero di codice fiscale e partita I.V.A. presso l’Agenzia delle Entrate.
- Iscriversi al Registro delle Imprese (adempimento notarile)
- Iscriversi all’Albo nazionale delle cooperative; (adempimento notarile)
- Richiedere il numero di codice fiscale e partita I.V.A. presso l’Agenzia delle Entrate.
- Iscriversi al Registro delle Imprese (adempimento notarile)
- Iscriversi all’Albo nazionale delle cooperative; (adempimento notarile)
- Richiedere il numero di codice fiscale e partita I.V.A. presso l’Agenzia delle Entrate.
A tali iscrizioni può provvedere sia il notaio rogante sia il legale rappresentante della cooperativa anche per il tramite di un consulente abilitato (commercialista).
Le cooperative sociali, ai sensi dell’art. 5, co. 2, L. 381/1991, possono iscriversi ai rispettivi Albi regionali delle cooperative sociali (ove previsti).
Le cooperative edilizie che intendano ottenere contributi pubblici, ai sensi dell’art. 13, L. 59/1992, possono iscriversi all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, tenuto presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero.
In sede di iscrizione al Registro delle imprese il Notaio provvede al versamento del diritto annuale della C.C.I.A.A. nella misura prevista per l’anno di costituzione.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Il decreto legge 185 del 29 novembre 2008, convertito in legge 2/2009, stabilisce l’obbligo, anche per le società cooperative, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC). Per le società di nuova costituzione la PEC è immediatamente obbligatoria e deve essere richiesta alla costituzione della società stessa o per il tramite del Notaio rogante oppure direttamente ad un operatore emittente di posta elettronica certificata. La mancata comunicazione dell’indirizzo PEC determina la sospensione del procedimento di iscrizione al Registro Imprese.
CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE
La Firma Digitale è l’equivalente elettronico di una tradizionale firma apposta su carta, e ne assume lo stesso valore legale. La Smart Card permette di trasmettere le pratiche al Registro delle Imprese quali ad esempio il deposito del bilancio annuale di esercizio. Devono obbligatoriamente dotarsi di Smart Card o Business key i legali rappresentanti e i titolari di cariche delle società di qualsiasi tipo. Per le società iscritte al Registro delle Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale, il rilascio della prima Smart Card è gratuito se richiesto nella Camera di Commercio di iscrizione, in alternativa è possibile richiederla per il tramite di un’agenzia abilitata sostenendo le relative commissioni. La durata della validità della Smart Card è triennale, pertanto entro la data di scadenza il titolare deve procedere al suo rinnovo rivolgendosi ad uno degli uffici abilitati al rilascio.
COMUNICAZIONE D’INIZIO ATTIVITA’ AL REGISTRO DELLE IMPRESE
La comunicazione di inizio dell’attività esercitata nella sede al Registro delle Imprese deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività della Cooperativa. Alla presentazione della pratica in via telematica deve provvedere il legale rappresentante della Cooperativa per il tramite di un consulente abilitato.
CONTRIBUTO BIENNALE DI REVISIONE
Tutte le cooperative costituite e iscritte nel Registro delle imprese negli anni pari non sono tenute al versamento del contributo di revisione per l’anno di costituzione. Le cooperative che si iscrivono al Registro imprese negli anni dispari sono tenute al versamento del contributo biennale determinato dal Ministero dello sviluppo economico. Gli enti cooperativi di nuova costituzione sono tenuti al versamento del contributo entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese; i parametri di riferimento per la determinazione della fascia contributiva sono quelli rilevabili al momento dell’iscrizione al registro citato.
LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI SOGGETTI A VIDIMAZIONE
I libri sociali, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell’art. 2215 c.c. Le Cooperative non assolvono al versamento della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali in modo forfetario pari a € 309,87 o € 516,46, e pertanto per la vidimazione vengono versati diritti e marche da bollo (esenzione da marca da bollo per le cooperative sociali).
I libri sociali sono:
- Libro Verbali Assemblee,
- Libro Delibere Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione,
- Libro Soci,
- Libro Collegio Sindacale (se istituito)
- Libro Revisori (se istituito).
LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI NON SOGGETTI A VIDIMAZIONE
I libri sociali, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a “L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari (art. 2214 c.c.)”. Pertanto anche per le cooperative è necessaria la gestione di:
- Libro Inventari ex art. 2217 c.c.;,
- Libro Giornale ex art. 2216 c.c.;
- Registri IVA ex artt. 23 e ss., D.P.R. 633/1972.
I libri precedentemente esposti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina ex art. 2215, comma 2, c.c.
Con questi adempimenti si concludono le formalità previste per la costituzione delle cooperative.