Nello scenario attuale di crisi delle imprese italiane, il legislatore in questi anni oltre ad approvare degli strumenti per la risoluzione della crisi delle imprese assoggettabili alle procedure concorsuali (c.d. “soggetti fallibili”) atti a ricomporre l’indebitamento (“concordato preventivo, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione”), ha sentito l’esigenza di offrire una tutela anche ai piccoli imprenditori ed agli imprenditori agricoli, soggetti non fallibili, oltre che ai privati, semplici cittadini e famiglie, soggetti a sovraindebitamento.
La prima procedura consente al debitore di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che preveda l’assenso del 60% dei creditori necessaria per l’omologazione dell’accordo stesso, in cui può anche essere prevista la liquidazione dei beni patrimoniali del debitore/consumatore.
La seconda procedura consente al debitore civile, privato, di ottenere l’esdebitazione presentando un piano di pagamento di parte dei propri debiti, dimostrando la meritevolezza, e di non aver causato consapevolmente l’indebitamento. Un ruolo fondamentale la definizione delle crisi da sovra-indebitamento viene assegnato agli “Organismi di Composizione della Crisi” (OCC), che sono costituiti dagli Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai, e da professionisti nominati direttamente dal Tribunale.
Lo studio Morlacchi ha competenze aziendalistiche necessarie per valutare gli effetti delle soluzioni proposte dall’imprenditore e l’incidenza che queste ultime avranno sui dati di bilancio al fine di ritenere superata, o superabile, la crisi o di aprire la fase della definizione assistita con l’OCRI, che coadiuverà l’imprenditore.
La titolare dello studio, la D.ssa Morlacchi, è membro dell’Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.
Nello scenario attuale di crisi delle imprese italiane, il legislatore in questi anni oltre ad approvare degli strumenti per la risoluzione della crisi delle imprese assoggettabili alle procedure concorsuali (c.d. “soggetti fallibili”) atti a ricomporre l’indebitamento (“concordato preventivo, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione”), ha sentito l’esigenza di offrire una tutela anche ai piccoli imprenditori ed agli imprenditori agricoli, soggetti non fallibili, oltre che ai privati, semplici cittadini e famiglie, soggetti a sovraindebitamento.
La prima procedura consente al debitore di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che preveda l’assenso del 60% dei creditori necessaria per l’omologazione dell’accordo stesso, in cui può anche essere prevista la liquidazione dei beni patrimoniali del debitore/consumatore.
La seconda procedura consente al debitore civile, privato, di ottenere l’esdebitazione presentando un piano di pagamento di parte dei propri debiti, dimostrando la meritevolezza, e di non aver causato consapevolmente l’indebitamento. Un ruolo fondamentale la definizione delle crisi da sovra-indebitamento viene assegnato agli “Organismi di Composizione della Crisi” (OCC), che sono costituiti dagli Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai, e da professionisti nominati direttamente dal Tribunale.
Lo studio Morlacchi ha competenze aziendalistiche necessarie per valutare gli effetti delle soluzioni proposte dall’imprenditore e l’incidenza che queste ultime avranno sui dati di bilancio al fine di ritenere superata, o superabile, la crisi o di aprire la fase della definizione assistita con l’OCRI, che coadiuverà l’imprenditore.
La titolare dello studio, la D.ssa Morlacchi, è membro dell’Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.
Nello scenario attuale di crisi delle imprese italiane, il legislatore in questi anni oltre ad approvare degli strumenti per la risoluzione della crisi delle imprese assoggettabili alle procedure concorsuali (c.d. “soggetti fallibili”) atti a ricomporre l’indebitamento (“concordato preventivo, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione”), ha sentito l’esigenza di offrire una tutela anche ai piccoli imprenditori ed agli imprenditori agricoli, soggetti non fallibili, oltre che ai privati, semplici cittadini e famiglie, soggetti a sovraindebitamento.
La prima procedura consente al debitore di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che preveda l’assenso del 60% dei creditori necessaria per l’omologazione dell’accordo stesso, in cui può anche essere prevista la liquidazione dei beni patrimoniali del debitore/consumatore.
La seconda procedura consente al debitore civile, privato, di ottenere l’esdebitazione presentando un piano di pagamento di parte dei propri debiti, dimostrando la meritevolezza, e di non aver causato consapevolmente l’indebitamento. Un ruolo fondamentale la definizione delle crisi da sovra-indebitamento viene assegnato agli “Organismi di Composizione della Crisi” (OCC), che sono costituiti dagli Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai, e da professionisti nominati direttamente dal Tribunale.
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lo Studio opera nel settore della consulenza Tributaria, Societaria, Aziendale e Contabile.
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