La vigilanza
Il Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, disciplina le norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi. La competenza ad esercitare questa forma di controllo spetta al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, o alle Associazioni Nazionali di rappresentanza giuridicamente riconosciute (LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, A.G.C.I., U.N.C.I., UNICOOP e UECOOP).
La vigilanza si concretizza soprattutto in una attività ispettiva svolta in sede di revisione periodica, a cadenza annuale o biennale, a seconda delle caratteristiche e delle dimensioni degli enti cooperativi. Al Ministero dello Sviluppo Economico è affidato il compito di ispezione ordinaria e straordinaria delle cooperative. Nei casi in cui però queste cooperative siano iscritte ad associazioni giuridicamente riconosciute, le ispezioni sono effettuate dalle associazioni e non è più compito del Ministero.
LA REVISIONE
La revisione cooperativa comprende tutta quella serie di attività finalizzate a verificare la gestione amministrativa e il livello di democrazia interna dell’ente cooperativo; l’obiettivo è di accertare l’effettiva natura mutualistica dell’ente e la legittimazione di quest’ultimo a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.
Le revisioni cooperative sono programmate almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale, ed effettuate da revisori, iscritti nell’apposito Albo, incaricati dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. Compito del revisore è di accertare, oltre alla consistenza dello stato patrimoniale dell’ente, la correttezza e la conformità alle norme vigenti dei contratti associativi e dei rapporti di lavoro instaurati con i soci lavoratori. Al termine dell’attività, la revisione si chiude con la richiesta di rilascio del certificato di revisione oppure con la richiesta di provvedimenti sanzionatori a carico della cooperativa.
ISPEZIONE STRAORDINARIA
Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base di specifiche programmazioni ovvero per esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ovvero a seguito della valutazione di esposti presentati dai soggetti portatori di interesse nei confronti delle cooperative o dai soci delle stesse cooperative o di segnalazioni di altre autorità vigilanti. L’attività è svolta, su incarico del Ministero, esclusivamente da ispettori ministeriali iscritti nell’apposito Albo dei revisori.
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
Sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha facoltà di adottare alcuni provvedimenti quali:
- Gestione commissariale
- Scioglimento per atto dell’autorità
- Sostituzione dei liquidatori
- Liquidazione coatta amministrativa.
Anche gli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza sono soggetti a detti provvedimenti.
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ PER ATTO DELL’AUTORITA’
L’art. 2545 septiesdecies cc. stabilisce che l’Autorità di vigilanza ha facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici per motivazioni riconducibili ad anomalie di funzionamento della società cooperativa di tipo strutturale ed organizzativo che riguardano il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, l’assenza di condizioni per il raggiungimento dello scopo, il mancato deposito del bilancio di esercizio per due anni consecutivi ed il mancato compimento degli atti di gestione. Lo scioglimento per atto di autorità è pertanto uno specifico e grave provvedimento sanzionatorio e non può essere adottato su istanza della cooperativa medesima, che deve invece procedere – nei casi previsti per legge – con lo strumento dello scioglimento volontario e della successiva liquidazione.
SOSTITUZIONE DEI LIQUIDATORI VOLONTARI INERTI O RITARDATARI
L’art. 2545 octiesdecies prevede che l’irregolarità o l’eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria da parte di una società cooperativa comporti l’adozione, da parte dell’Autorità di vigilanza, del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari nominati dall’Assemblea dei soci; oltre a ciò, la norma contempla, al secondo comma, la cancellazione dal Registro delle Imprese delle cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato il bilancio negli ultimi cinque anni.
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
La liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 2540 del codice civile, è una procedura parafallimentare.
Viene disposta dalla Amministrazione a seguito di insolvenza dichiarata dal giudice, o di un significativo squilibrio patrimoniale, e comporta di solito la liquidazione dei beni societari per soddisfare la classe creditoria senza ledere il principio della par-condicio creditorum. Sono tuttavia soggette anche al fallimento le società cooperative che hanno per oggetto una attività commerciale; qualora venga disposto dal Giudice il fallimento, questo preclude la liquidazione coatta e viceversa. La disciplina della liquidazione coatta amministrativa è contenuta in parte nella legge fallimentare, in parte in leggi speciali.
Concludendo, la revisione cooperativa e l’ispezione straordinaria, nella loro diversità di approccio e di finalità, assolvono comunque la funzione di controllo, costituzionalmente prevista nei confronti del movimento cooperativo, anche se nel corso degli anni si è assistito a una continua modernizzazione delle procedure di svolgimento.