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Soci: diritti e doveri

La Legge e l’Atto Costitutivo attribuiscono ai soci cooperatori diritti e doveri, che possono derivare da:

  • Rapporto associativo
  • Rapporto di lavoro
  • Rapporto associativo
  • Rapporto di lavoro

L’inosservanza di doveri è oggetto anche di sanzione a norma di Statuto.

Questi doveri riguardano in modo particolare la partecipazione mutualistica di ciascun socio affinché si realizzi l’oggetto sociale, nonché la partecipazione alla vita sociale, vale a dire alle assemblee dei soci che rappresentano il momento decisionale nella vita della cooperativa.

I diritti di origine statutaria possono essere i più vari e attengono alla libertà negoziale delle parti, con i soli limiti del rispetto delle norme imperative in tema di diritto societario.

I diritti del singolo socio previsti dalla Legge non sono né annullabili né riducibili dall’atto costitutivo.

Possono derivare dal rapporto associativo.

Il rapporto associativo nasce nel momento dell’adesione quale socio alla cooperativa, all’interno della quale ha specifici diritti e doveri, tra i quali:

  1. il diritto di partecipare ai benefici sociali – vale a dire il diritto di partecipare alla mutualità che costituisce la ragione d’essere della cooperativa, cioè  utilizzare i servizi oppure acquistare i beni materiali secondo quanto indicato nell’oggetto sociale previsto dallo Statuto, ovvero acquisire le occasioni di lavoro. (questo dipende dal tipo di cooperative)
  2. il diritto di amministrazione che comprende:
    • il diritto di prendere parte alle assemblee, di partecipare alle discussioni ed alle votazioni;
    • il diritto di impugnare le deliberazioni assembleari contrarie alla legge o all’atto costitutivo, di denunciare all’organo di controllo gli atti commessi dagli amministratori ritenuti censurabili in rapporto alle disposizioni della legge e dell’atto costitutivo;
    • il diritto di sorvegliare l’amministrazione attraverso l’ispezione del libro dei soci, del libro delle adunanze e delle delibere dell’assemblea, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
    • il diritto di essere eletto negli organi amministrativi.
  3. Il diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo.
  4. il diritto al rimborso della quota di capitale sociale versata ed eventualmente rivalutata, in caso di scioglimento della società.

doveri dei soci in senso generale si possono così sintetizzare:

  1. La partecipazione al capitale sociale il versamento della quota sociale sottoscritta all’atto dell’ammissione a socio (che può essere versato in un‘unica soluzione o a rate a secondo dell’importo e delle disposizioni interne della cooperativa).
  2. La partecipazione mutualistica il conferimento della propria attività lavorativa (nelle cooperative di lavoro), il conferimento della propria produzione (nelle cooperative agricole), l’approvvigionamento dei beni e servizi (nelle cooperative di consumo), e così via.
  3. Il rispetto delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali con il solo limite del rispetto delle norme imperative e dei diritti inderogabili del socio.

Oltre al rapporto associativo è anche possibile nelle cooperative di produzione lavoro, anche il rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro, le cooperative devono definire, tramite regolamento interno approvato dall’assemblea e depositato entro 30 giorni dall’approvazione presso la Direzione Provinciale del lavoro in cui ha sede la cooperativa, la tipologia dei rapporti che intendono attuare, in forma alternativa (subordinato, autonomo, in qualsiasi altra forma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale), tra i soci lavoratori e le norme relative.

Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall’assemblea e possono essere erogati:

a) a titolo di maggiorazione retributiva;

b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli.

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