Gli organi sociali delle cooperative
Con la riforma del codice civile il legislatore ha previsto che le cooperative siano disciplinate dalle norme sulle società per azioni. Peraltro, le cooperative con minori dimensioni e con un numero contenuto di soci, possono assumere la forma delle società a responsabilità limitata.
Gli organi sociali hanno il fine di assicurare il regolare funzionamento della Società, sia nei confronti dei soci che dei terzi.
Gli organi sociali sono pertanto:
- Assemblea dei soci
- Organo amministrativo
- Organo di controllo
- Assemblea dei soci
- Organo amministrativo
- Organo di controllo
- Assemblea dei soci
- Organo amministrativo
- Organo di controllo
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’insieme dei soci forma l’Assemblea che è l’organo deliberativo della cooperativa.
L’assemblea ordinaria:
- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;
- approva i regolamenti interni.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L’atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.
Ai soci cooperatori persone giuridiche l’atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.
Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l’integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l’atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.
Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci.
In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall’atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci (secondo le regole del codice civile).
L’atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell’avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.
Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.
L’assemblea separate
L’atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.
Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche.
L’atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all’assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.
Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.
Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Tali disposizioni non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati.
Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari
Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l’assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:
- sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- sull’esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti;
- sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull’azione di responsabilità’ nei loro confronti;
- sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
L’assemblea speciale è convocate dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quanto lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
Il rappresentante comune deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.
Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri sociali e di ottenere estratti; ha il diritto di assistere all’assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.
ORGANO AMMINISTRATIVO
Consiglio di amministrazione
L’organo amministrativo delle società cooperative (come delle società in genere) è l’organo che:
- realizza in piena autonomia lo scopo sociale;
- gestisce la società;
- esegue la volontà assembleare;
- rappresenta la società di fronte ai terzi in ogni sede.
La nomina degli amministratori spetta all’assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo e salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Lo statuto può prevedere anche che sia possibile avere consiglieri non soci (purché la maggioranza siano soci cooperatori).
L’atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.
La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall’atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all’assemblea.
La riforma in materia di diritto cooperativo grava gli amministratori di incombenze pregnanti. Oggi infatti, salvo diverse disposizioni, la figura dell’amministratore avrà l’onere di documentare la condizione di “mutualità prevalente” in nota integrativa al bilancio, sottolineando i seguenti parametri contabili:
- i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite;
- il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro;
- il costo della produzione di beni o servizi ricevuti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale del costo dei servizi , ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite.
Entro 15 giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori debbono chiedere l’iscrizione / conferma (se si tratta di una nomina successiva a quella dell’atto costitutivo) nel Registro delle imprese. Entro 30 giorni deve essere comunicato il nominativo del legale rappresentante della società al competente ufficio IVA. Tale atto va ripetuto ad ogni variazione del nominativo del legale rappresentante.
Coperativa s.p.a.
Se alla cooperative si applicano le norme sulle s.p.a., c’è la possibilità di impiegare tre diversi sistemi di amministrazione, uno legale derogabile e due alternativi su scelta esercitata nell’atto costitutivo.
- Sistema ordinario tradizionale: si compone (oltre che dell’assemblea, con le competenze tradizionali) di un consiglio di amministrazione (eventualmente con comitato esecutivo o amministratore delegato, al suo interno) o amministratore unico (organo di gestione) e di un collegio sindacale (organo di controllo, formato secondo le regole di cui agli articoli 2397 ss., e dunque composto badando alla professionalità dei membri), secondo lo schema classico come aggiornato in sede di riforma. È il modello di fatto più applicato.
- Sistema dualistico (articolo 2409-octies): si articola in un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza. Il primo, costituito da almeno due componenti, anche non soci, nominati dal consiglio di sorveglianza, ha l’esclusiva responsabilità della gestione. Il secondo, costituito da almeno tre componenti, di cui almeno uno revisore contabile, è nominato dall’assemblea ordinaria. Esso, oltre alle funzioni del collegio sindacale, svolge anche alcune funzioni dell’assemblea (nomina i gestori, li revoca, ne determina la retribuzione, approva il bilancio, promuove l’azione sociale di responsabilità nei confronti dei gestori). L’assemblea nomina il consiglio di sorveglianza e delibera unicamente sull’oggetto sociale e sulla struttura societaria (operazioni sul capitale, fusioni, ecc.).
Se la cooperativa adotta questo sistema di amministrazione, gli eventuali possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti dei due organi, e i componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra soci cooperatori o tra persone indicate da soci cooperatori persone giuridiche (articolo 2544, comma 2). - Sistema monistico (articolo 2409-sexiesdecies): è simile al sistema tradizionale, da cui si distacca per il fatto che manca il collegio sindacale sostituito nelle sue funzioni da un comitato di controllo, nominato dal consiglio di amministrazione (che indica altresì il numero, comunque non inferiore a tre nelle società che ricorrono a capitale di rischio) al suo interno e composto da amministratori non esecutivi, di cui almeno un componente revisore contabile.
Esso semplifica la gestione interna della società, rende più trasparente il rapporto tra gestori e controllori, favorendo la produzione e circolazione delle informazioni.
Se la cooperativa adotta questo sistema, gli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo, e non possono ricevere deleghe operative né far parte del comitato esecutivo (articolo 2544, comma 3).
Coperativa s.r.l.
L’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (rif. art. 2519 c.c.).
Nella società a responsabilità limitata l’autonomia statutaria è molto ampia, sia con riguardo ai modelli di gestione sia con riguardo alle dinamiche decisionali.
Quindi ai soci della cooperativa gestita in forma di srl è lasciata piena autonomia circa la scelta del modello di amministrazione: amministratore unico, consiglio di amministrazione (anche senza vincolo di collegialità), amministrazione congiunta o disgiunta
Tale libertà è controbilanciata dal diritto riconosciuto individualmente a ciascun socio, di esercitare l’azione sociale di responsabilità e chiedere la revoca degli amministratori in caso di gravi irregolarità di gestione (rif. art. 2476, c.c. il socio ha diritto di personale ispezione dei libri e dei documenti sociali, nonché di chiedere all’amministratore tutte le informazioni che ritiene utili).
COLLEGIO SINDACALE
Si tratta dell’organo di controllo la cui nomina peraltro è obbligatoria solo nei casi previsti dalla legge, nonche’ quando la societa’ emette strumenti finanziari non partecipativi.
L’atto costitutivo puo’ attribuire il diritto di voto nell’elezione dell’organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.
E’ composto da tre o cinque membri effettivi e da due supplenti, nominati per la prima volta nell’Atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea dei soci, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Gli accertamenti eseguiti vanno riportati sul libro delle adunanze del Collegio sindacale, mediante verbali redatti all’atto della riunione e firmati dai sindaci presenti.
I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell’organo di controllo.