Il regolamento dei soci nelle cooperative di lavoro
L’adozione da parte delle cooperative di lavoro del regolamento ex articolo 6, L. 142/2001, disciplinante le tipologie dei rapporti di lavoro stipulabili con i soci, rappresenta un adempimento di particolare rilevanza.
La potestà regolamentare delle società cooperative trova fondamento nell’articolo 2521, ultimo comma, cod. civ., a norma del quale le stesse possono adottare regolamenti volti a determinare i criteri e le regole riguardanti lo svolgimento dell’attività mutualistica fra la società e i soci.
I regolamenti rappresentano, pertanto, uno strumento facoltativo per la disciplina dei rapporti societari, fatta eccezione per due fattispecie per le quali l’adozione di un regolamento è obbligatoria in forza di specifiche norme che richiedono apposita regolamentazione
Nelle cooperative di lavoro, l’adozione del regolamento è prevista dall’articolo 6, L. 142/2001, con la finalità di individuare le tipologie dei rapporti di lavoro che si intendono instaurare con i soci lavoratori, in adempimento dello scambio mutualistico. In tali tipologie di cooperative il socio stabilisce, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali: il socio di fatto incorpora contemporaneamente sia le caratteristiche del lavoratore sia quelle dell’imprenditore. Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale, nonché gli altri effetti giuridici.
AMBITO DI APPLICAZIONE
E’ necessario procedere all’individuazione delle cooperative tenute all’adozione del regolamento ex articolo 6, L. 142/2001. A tal fine, facendo riferimento all’articolo 1, L. 142/2001, che definisce il campo di applicazione della stessa, si può affermare che l’obbligo di adottare il regolamento sussiste solo per le cooperative in cui il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione lavorativa del socio. Infatti il Ministero del lavoro, nell’illustrare i contenuti della L. 142/2001, precisa che “la legge si rivolge a tutte le cooperative di lavoro, operanti in diversi settori economici, in quanto ciò che assume un ruolo centrale è il rapporto mutualistico avente ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio”. Con successiva nota n. 6122/2006, il Ministero è tornato sulla questione esplicitando in maniera più puntuale che l’obbligo del regolamento sussiste solo per le cooperative che abbiano come oggetto della prestazione un’attività lavorativa resa dal socio. A tal fine, pertanto, è necessario prioritariamente individuare nello statuto lo scopo sociale che si intende perseguire con l’adesione alla cooperativa, tenendo presente che in quelle di lavoro lo scopo è rappresentato dall’offrire occasioni di lavoro ai propri soci, possibilmente alle migliori condizioni di mercato. È il caso di ricordare che lo scopo sociale non va confuso con l’oggetto sociale, che rappresenta invece l’attività o le attività che si intende svolgere per perseguire lo scopo sociale. Nelle cooperative di lavoro, dove lo scopo che viene perseguito è quello di fornire occasioni di lavoro ai soci, il rapporto che si instaura fra soci e cooperativa non è strumentale al raggiungimento dello scopo, ma diviene parte integrante dello scambio mutualistico.
APPROVAZIONE E DEPOSITO
Non sono previsti termini particolari entro i quali adottare il regolamento, ma va da sé che lo stesso deve essere adottato prima dell’inizio dell’attività lavorativa dei soci e la sua entrata in vigore deve essere contestuale o successiva all’approvazione. L’atto regolamentare, predisposto dall’organo di amministrazione della cooperativa, deve essere approvato dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie e consegnato a tutti i soci, o almeno messo a disposizione degli stessi, non solo in virtù del principio di trasparenza che deve caratterizzare gli enti cooperativi, ma anche perché in esso vi è una parte rilevante della disciplina del rapporto di lavoro. La mancata adozione del regolamento non comporta sanzioni di alcuna natura, ma impedisce alla cooperativa di:
- inquadrare i propri soci con un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato (Ministero del lavoro, circolare n. 10/2004);
- deliberare l’adozione di piani di crisi aziendale;
- approvare piani di avviamento dell’attività per nuove categorie;
- deliberare la sospensione del rapporto di lavoro.
Da tenere presente che la mancata adozione del regolamento, rilevata in sede di revisione ordinaria, può esporre la cooperativa alle pesanti conseguenze previste per il caso di irregolare.
Le cooperative di produzione e lavoro funzionamento degli organi sociali (articolo 2545-sexiesdecies, cod. civ.), con la revoca degli amministratori da parte dell’autorità governativa e l’affidamento della gestione della società a un commissario.
Il regolamento deve essere depositato entro 30 giorni dall’approvazione presso la DTL, oggi ITL, competente per territorio rispetto alla sede legale dell’ente cooperativo, per dare la possibilità all’organo ispettivo, in fase di ispezione, di verificare la rispondenza delle condizioni regolamentari con quelle concretamente applicate.
Il revisore dovrà verificare la correttezza delle tipologia dei rapporti di lavoro e la loro conformità al regolamento, senza che allo stesso siano richieste verifiche, peraltro richieste ad altri organi di vigilanza, in ordine all’effettiva prestazione lavorativa dei singoli soci (il revisore non avrebbe titolo, né poteri, per effettuare tali controlli), quanto, piuttosto, effettuare una verifica documentale di corrispondenza tra: a) il regolamento approvato dall’assemblea e le previsioni di cui all’articolo 6, L. 142/2001; b) i contratti stipulati con i soci e le previsioni del regolamento (in riferimento ai Ccnl in caso di lavoro subordinato, e quant’altro per le altre tipologie di prestazioni).
Tra i contenuti obbligatori del regolamento, a norma dell’articolo 6, comma 1, lettera a), L. 142/2001, vi è “il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato”.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEL SOCIO
L’articolo 6, comma 1, lettera b), L. 142/2001, stabilisce che il regolamento interno debba indicare le “modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all’organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato”.
NORMATIVA APPLICABILE AI SOCI NON SUBORDINATI
A norma dell’articolo 6, comma 1, lettera c), L. 142/2001, nel regolamento devono essere richiamate le normative vigenti per i contratti diversi da quello subordinato. Trattandosi di diverse tipologie di rapporto, per quanto il novero sia stato drasticamente ridotto dal D.Lgs. 81/2015 in tema di riordino dei contratti, e di normative soggette a continue modifiche, è opportuno, fatta un’elencazione delle singole tipologie contrattuali, procedere a una previsione generica che preveda l’applicazione delle normative vigenti.
PIANO DI CRISI AZIENDALE
Tra i contenuti obbligatori del regolamento interno vi è l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare all’occorrenza un piano di crisi aziendale (articolo 6, comma 1, lettera d, L. 142/2001).
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
Una delle criticità riguardanti l’operatività delle società cooperative riguarda la distribuzione del lavoro tra i soci e, in particolare, le modalità con le quali è possibile fronteggiare le eventuali situazioni di carenza di lavoro.
anche per le società cooperative vige l’obbligo di garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l’effettivo svolgimento dell’orario di lavoro pattuito all’atto dell’assunzione e, conseguentemente, le eventuali riduzioni di orario al di sotto delle soglie contrattuali nei confronti dei soci lavoratori necessitano sempre di un accordo sindacale, perché altrimenti si è in presenza di una fattispecie impropria di lavoro a chiamata e, quindi, di una riduzione unilaterale dell’orario di lavoro, inammissibile nel nostro ordinamento giuridico.
I RISTORNI
Nel regolamento interno è possibile anche disciplinare l’istituto del ristorno, compatibilmente e a ulteriore specificazione e dettaglio delle previsioni statutarie, necessariamente caratterizzate da formulazioni generiche. La riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/2003) dispone, infatti, che gli atti costitutivi delle cooperative debbano determinare “i criteri di ripartizione dei ristorni proporzionatamente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
CERTIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO
Il regolamento può essere soggetto a certificazione ai sensi dell’articolo 83, D.Lgs. 276/2003, da parte di una delle commissioni di certificazioni di cui all’articolo 76, D.Lgs. 276/2003.