La costituzione delle Cooperative
L’art. 2521 disciplina la costituzione delle società cooperative e stabilisce in primo luogo che essa debba avvenire per atto pubblico con un numero illimitato di soci, ma non inferiore a tre, se tutte persone fisiche o a nove se anche persone giuridiche.
Una società cooperativa può essere costituita con un numero illimitato di soci, ma non inferiore a nove. E’ possibile costituire una cooperativa con un numero di soci compreso tra 3 e 8 quando gli stessi siano esclusivamente persone fisiche e in tal caso la società dovrà adottare la disciplina della società a responsabilità limitata. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
COSTITUZIONE DI UNA COOPERATIVA
La cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, cioè redatto dal Notaio. L’atto costitutivo, di cui è parte integrante lo statuto, stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.
Deve obbligatoriamente indicare:
- il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- la denominazione e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l’indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
- la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci, nonché il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- le condizioni per l’eventuale recesso o per l’esclusione dei soci;
- le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- le forme di convocazione dell’assemblea, diverse dalle disposizioni di legge;
- il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- il numero dei componenti il collegio sindacale;
- la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
Lo Statuto è lo strumento di base che fissa le norme generali relative al funzionamento della cooperativa, e deve indicare:
- denominazione, sede e durata della società;
- requisiti mutualistici;
- scopo e oggetto sociale;
- tipologie di soci previste;
- condizioni per l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;
- organi sociali e loro funzionamento;
- composizione del patrimonio sociale;
- norme per l’approvazione del bilancio e per la ripartizione degli utili e del ristorno;
- eventuale clausola arbitrale per le controversie.
Nelle cooperative a mutualità prevalente lo statuto deve contenere le clausole previste dall’art. 2514 del c.c.:
- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5%;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2% del limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
A seguito della costituzione della cooperativa ad opera dei soci fondatori, il notaio verbalizzante deve richiedere entro 20 giorni l’iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale e, contestualmente, procedere al deposito dell’atto costitutivo.
Il Notaio quindi deve provvedere a:
- l’iscrizione al Registro delle Imprese: l’atto costitutivo insieme allo statuto viene depositato, a cura del notaio, presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione ha sede legale la società;
- l’iscrizione all’Albo delle società cooperative (istituito con D.M. 23/06/2004 presso il Ministero dello Sviluppo Economico): è una iscrizione obbligatoria che prescinde dalla tipologia di mutualità prevalente o non prevalente. L’Albo è tenuto presso il Ministero delle Attività produttive e si avvale degli uffici dislocati presso le camere di commercio.
L’Albo è composto da due sezioni:
- cooperative a mutualità prevalente;
- cooperative diverse (a mutualità non prevalente – non beneficiano di agevolazioni fiscali).
La scelta dell’iscrizione in una delle due sezioni su indicate, va effettuata a seconda che si preveda di operare prevalentemente con i soci, piuttosto che con soggetti terzi. Il numero di iscrizione a tale Albo dovrà essere indicato negli atti e nella corrispondenza della cooperativa. L’iscrizione al presente Albo costituisce, inoltre, la conditio sine qua non per usufruire delle agevolazioni fiscali.