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La costituzione delle Cooperative

L’art. 2521 disciplina la costituzione delle società cooperative e stabilisce in primo luogo che essa debba avvenire per atto pubblico con un numero illimitato di soci, ma non inferiore a tre, se tutte persone fisiche o a nove se anche persone giuridiche.

Una società cooperativa può essere costituita con un numero illimitato di soci, ma non inferiore a nove. E’ possibile costituire una cooperativa con un numero di soci compreso tra 3 e 8 quando gli stessi siano esclusivamente persone fisiche e in tal caso la società dovrà adottare la disciplina della società a responsabilità limitata. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

COSTITUZIONE DI UNA COOPERATIVA
La cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, cioè redatto dal Notaio. L’atto costitutivodi cui è parte integrante lo statuto, stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

Deve obbligatoriamente indicare:

  • il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
  • la denominazione e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  • l’indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
  • la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
  • il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
  • i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci, nonché il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
  • le condizioni per l’eventuale recesso o per l’esclusione dei soci;
  • le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
  • le forme di convocazione dell’assemblea, diverse dalle disposizioni di legge;
  • il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
  • il numero dei componenti il collegio sindacale;
  • la nomina dei primi amministratori e sindaci;
  • l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Lo Statuto è lo strumento di base che fissa le norme generali relative al funzionamento della cooperativa, e deve indicare:

  • denominazione, sede e durata della società;
  • requisiti mutualistici;
  • scopo e oggetto sociale;
  • tipologie di soci previste;
  • condizioni per l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;
  • organi sociali e loro funzionamento;
  • composizione del patrimonio sociale;
  • norme per l’approvazione del bilancio e per la ripartizione degli utili e del ristorno;
  • eventuale clausola arbitrale per le controversie.

Nelle cooperative a mutualità prevalente lo statuto deve contenere le clausole previste dall’art. 2514 del c.c.:

  1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5%;
  2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2% del limite massimo previsto per i dividendi;
  3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
  4. l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

A seguito della costituzione della cooperativa ad opera dei soci fondatori, il notaio verbalizzante deve richiedere entro 20 giorni  l’iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale e, contestualmente, procedere al deposito dell’atto costitutivo.

Il Notaio quindi deve provvedere a:

  • l’iscrizione al Registro delle Imprese: l’atto costitutivo insieme allo statuto viene depositato, a cura del notaio, presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione ha sede legale la società;
  • l’iscrizione all’Albo delle società cooperative (istituito con D.M. 23/06/2004 presso il Ministero dello Sviluppo Economico): è una iscrizione obbligatoria che prescinde dalla tipologia di mutualità prevalente o non prevalente. L’Albo è tenuto presso il Ministero delle Attività produttive e si avvale degli uffici dislocati presso le camere di commercio.

L’Albo è composto da due sezioni:

  1. cooperative a mutualità prevalente;
  2. cooperative diverse (a mutualità non prevalente – non beneficiano di agevolazioni fiscali).

La scelta dell’iscrizione in una delle due sezioni su indicate, va effettuata a seconda che si preveda di operare prevalentemente con i soci, piuttosto che con soggetti terzi. Il numero di iscrizione a tale Albo dovrà essere indicato negli atti e nella corrispondenza della cooperativa. L’iscrizione al presente Albo costituisce, inoltre, la conditio sine qua non per usufruire delle agevolazioni fiscali.

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